Se cambia il Sindaco di un comune l’incarico dirigenziale non può essere revocato

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18/04/2017 n. 9728.

La sentenza in commento tratta di un ente privo di personale con qualifica dirigenziale nel quale detta funzione è esercitata dai responsabili di settore. In ordine agli incarichi dirigenziali, il giudice delle leggi ha affermato – dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, che disponeva la cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale generale decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa – che il principio di continuità dell’azione amministrativa è strettamente correlato a quello del buon andamento dell’azione stessa, criterio che comporta per i dirigenti una valutazione fondata sui risultati da perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico (sentenza n. 103/2007). La previsione di un’anticipata cessazione ex lege dell’incarico dirigenziale – ad opinione del Giudice di legittimità – deresponsabilizza il dirigente dall’assunzione dei risultati amministrativi e dunque rende legittima l’adozione di poteri di rimozione solo se causalmente rispondenti ad un pubblico superiore interesse e non certo alla circostanza transeunte del mutamento dell’organo investito del potere di nomina. La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può, dunque, essere conseguenza di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. La successiva giurisprudenza costituzionale ha del resto ribadito e precisato che i meccanismi di decadenza automatica, “ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti” (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). Sulla scorta di tali pronunce anche la Suprema Corte ha recentemente affermato che il dirigente generale illegittimamente rimosso va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata, senza che rilevi l’indisponibilità del posto a seguito della riforma organizzativa dell’amministrazione (sentenza n. 3210/2016). Medesimi principi vanno affermati con riguardo alle posizioni organizzative, avendo riguardo all’art. 15 del c.c.n.l. comparto Enti locali 2002-2005 (che – negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale – individua nei Responsabili delle strutture apicali i titolari delle posizioni organizzative) nonché all’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. comparto Enti locali (che prevede che gli incarichi di posizioni organizzative possano essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi). Invero, la revoca degli incarichi di posizioni organizzative (incarichi che, di norma, hanno durata non superiore a cinque anni) viene ricollegata, dalle disposizioni contrattuali di settore, solamente alla presenza di determinati presupposti correlati alla modifica della struttura organizzativa dell’ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non può essere disposta a seguito del mero rinnovo delle cariche politiche. Queste disposizioni perseguono quel principio di continuità dell’azione amministrativa sottolineato dal giudice delle leggi che impediscono l’intervento di profili di arbitrarietà nell’adozione dei poteri di rimozione di questi incarichi, poteri causalmente giustificabili soltanto nell’ottica del buon andamento dell’azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza transeunte del mutamento dell’organo investito del potere di nomina. In definitiva, in assenza di previsione legislativa o negoziale di tale tenore, ossia che giustifichi la revoca dell’incarico dirigenziale al mero mutamento dell’organo politico e considerata, in ogni caso, la giurisprudenza costituzionale che ritiene disposizioni di tal fatta contrarie al principio di continuità dell’azione amministrativa, è da ritenersi illegittimo qualsivoglia provvedimento che motivi detta revoca esclusivamente sulla base della decadenza “ope legis” conseguente al rinnovo delle cariche politiche. L’illegittimità dell’interruzione dello svolgimento degli incarichi dirigenziali determina – in linea generale – il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi.

 

Cassazione civile sez. lav. 18.04.2017 n. 9728