Non è illegittimo l’affidamento di un appalto per un servizio tecnico a titolo gratuito che preveda il solo rimborso spese. La garanzia di serietà e affidabilità non trova infatti solo fondamento nel corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, potendosi derivare anche da un altro tipo di utilità che si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto
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