L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, entro i limiti del massimale, delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato e di quelle sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, terzo comma, c.c.

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