Il precettore o il maestro d’arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2048 c.c., ha l’onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno

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