Ancora in tema di clausola “claims made”: qualora in esito al giudizio di verifica di cui all’art. 1322 comma 1 c.c., la clausola “claims made” fosse dichiarata nulla non potrà applicarsi al contratto assicurativo il regime della “loss occurence” di cui all’art. 1917 c.c. comma 1, dovendosi invece integrare lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c., riportando ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto
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