L’assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d’un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo che ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio.

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