Nei limiti del massimale assicurativo, l’Inali ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e segg. d.P.R. cit., a nulla rilevando che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l’infortunio si sia verificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000
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