Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 244.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, richiedendosi a tal fine anche la verifica positiva in ordine alla sussistenza della colpa in capo all’amministrazione e al nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno sofferto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4266). La giurisprudenza ha chiarito che al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza come anche delle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. Spetta a questo punto alla p.a. dimostrare, se del caso, di essere incorsa proprio in quell’errore scusabile che, secondo giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi, complessità della situazione di fatto, comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 602/2017).

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 244