Il riconoscimento del regime incentivante previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 è di carattere eccezionale e non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023

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