Pure sussistendo convenzioni quadro di cui all’articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro
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