L’art. 137, co. 1, cod. ass. deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato

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