Con riferimento alle condotte materiali poste in essere in violazione di regole di buona prassi o comunque contrarie alle linee guida, o ancora contrarie ai canoni di perizia, prudenza e diligenza, non considerate dalla nuova definizione apportata dalla L. 7 gennaio 2026 n.1 dovrà farsi ricorso alla nozione generale di colpa grave quale clausola aperta
Devi loggarti o registrarti per leggere questo contenuto.