Il disegno unitario del legislatore (incentivare il “fare” e disincentivare il “non fare”) recato dall’art. 21, c. 2 d.l. 76/2020 riguarda tanto le condotte attive che omissive gravemente colpose. Conseguentemente, queste ultime rimarranno disciplinate dalla normativa speciale previgente e al convenuto riconosciuto colpevole per omissione gravemente colposa non saranno applicabili le modificazioni all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, in materia di presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa e di regole di quantificazione del danno addebitabile, introdotte con la cd. legge “Foti”

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